CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1119
1214 / 3261Indivisibilità.
In vigore dal 18 giu 2013
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1119