CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo I

Art. 1101

Quote dei partecipanti.

In vigore dal 19 apr 1942
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1101

In sintesi

La disposizione chiarisce che le quote di chi fa parte di una comunione si considerano uguali, a meno che non risulti diversamente. Inoltre, la partecipazione di ciascuno ai vantaggi generati dal bene comune avviene in proporzione alla propria quota. Allo stesso modo, anche le spese e i pesi legati alla comunione devono essere sostenuti in proporzione alle rispettive quote.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce un criterio chiaro e proporzionale per ripartire benefici e oneri tra chi condivide la proprietà di un bene, evitando incertezze.

A chi si applica

Si applica a tutti i partecipanti a una comunione di beni.

Esempio pratico

Due persone acquistano insieme una casa senza specificare la percentuale di ciascuno, quindi le loro quote si presumono al 50%. Di conseguenza, divideranno a metà sia le eventuali entrate (come un affitto), sia le spese di manutenzione dell'immobile.

Adempimenti e conseguenze

I partecipanti hanno l'obbligo di concorrere ai pesi della comunione in proporzione alla misura delle rispettive quote.

Domande frequenti

Come si considerano le quote se non è specificata la misura della partecipazione?Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
In quale misura i partecipanti beneficiano dei vantaggi della comunione?Il concorso nei vantaggi della comunione avviene in proporzione alle rispettive quote dei partecipanti.
In che modo vengono ripartiti i pesi e le spese della comunione?I partecipanti concorrono ai pesi della comunione in proporzione alle proprie quote.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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