Art. 1101
Quote dei partecipanti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1101
Quote dei partecipanti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1101
La disposizione chiarisce che le quote di chi fa parte di una comunione si considerano uguali, a meno che non risulti diversamente. Inoltre, la partecipazione di ciascuno ai vantaggi generati dal bene comune avviene in proporzione alla propria quota. Allo stesso modo, anche le spese e i pesi legati alla comunione devono essere sostenuti in proporzione alle rispettive quote.
La norma stabilisce un criterio chiaro e proporzionale per ripartire benefici e oneri tra chi condivide la proprietà di un bene, evitando incertezze.
Si applica a tutti i partecipanti a una comunione di beni.
Due persone acquistano insieme una casa senza specificare la percentuale di ciascuno, quindi le loro quote si presumono al 50%. Di conseguenza, divideranno a metà sia le eventuali entrate (come un affitto), sia le spese di manutenzione dell'immobile.
I partecipanti hanno l'obbligo di concorrere ai pesi della comunione in proporzione alla misura delle rispettive quote.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.