Art. 1101 · Quote dei partecipanti.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo I

Art. 1101

1196 / 3261

Quote dei partecipanti.

In vigore dal 19 apr 1942
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1101