CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo I
Art. 1101
1196 / 3261Quote dei partecipanti.
In vigore dal 19 apr 1942
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1101