CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. II
Art. 1096
Diritti del proprietario del fondo servente.
In vigore dal 19 apr 1942
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1096