CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. II
Art. 1096
1191 / 3261Diritti del proprietario del fondo servente.
In vigore dal 19 apr 1942
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1096