CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo VIIISez. II

Art. 1098

Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1098

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