CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. II
Art. 1094
Servitù attiva degli scoli.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1094