CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo VIIISez. I

Art. 1089

Acqua impiegata come forza motrice.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1089

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