CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. I
Art. 1085
Tempo d'esercizio della servitù.
In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1085