CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo VIIISez. I

Art. 1082

Forma della bocca e dell'edificio derivatore.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti. Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque. In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata dall'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1082

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