CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VI
Art. 1078
Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotate o in usufrutto.
In vigore dal 19 apr 1942
(Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto).
Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1078