CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo VI

Art. 1075

Esercizio limitato della servitù.

In vigore dal 19 apr 1942
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1075

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