CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VI
Art. 1075
Esercizio limitato della servitù.
In vigore dal 19 apr 1942
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1075