CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VI
Art. 1072
Estinzione per confusione.
In vigore dal 19 apr 1942
La servitù si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1072