CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VI
Art. 1077
Servitù costituite sul fondo enfiteutico.
In vigore dal 19 apr 1942
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1077