CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VI
Art. 1077
1172 / 3261Servitù costituite sul fondo enfiteutico.
In vigore dal 19 apr 1942
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1077