CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. I
Art. 1080
Presa d'acqua continua.
In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1080