CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo VIIISez. I

Art. 1083

Determinazione della quantità d'acqua.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando la quantità d'acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso. Se però è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1083

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