CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. I
Art. 1089
1184 / 3261Acqua impiegata come forza motrice.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1089