CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo V
Art. 1071
1166 / 3261Divisione del fondo dominante o del fondo servente.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1071