Art. 1060 · Servitù costituite dal nudo proprietario.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo III

Art. 1060

1155 / 3261

Servitù costituite dal nudo proprietario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1060