CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. II
Art. 1048
Obblighi degli utenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1048