CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. II
Art. 1047
Contenuto della servitù.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare l'indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1047