Art. 1047 · Contenuto della servitù.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. II

Art. 1047

1142 / 3261

Contenuto della servitù.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare l'indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1047