CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. I

Art. 1046

Norme per l'esecuzione delle opere.

In vigore dal 19 apr 1942
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell' e degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1046

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