CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. I
Art. 1046
1141 / 3261Norme per l'esecuzione delle opere.
In vigore dal 19 apr 1942
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell' e degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1046