CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. I

Art. 1037

Condizioni per la costituzione della servitù.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1037

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