CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 1014
1109 / 3261Estinzione dell'usufrutto.
In vigore dal 19 apr 1942
Oltre quanto è stabilito dall', l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1014