Art. 1014 · Estinzione dell'usufrutto.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. IV

Art. 1014

1109 / 3261

Estinzione dell'usufrutto.

In vigore dal 19 apr 1942
Oltre quanto è stabilito dall', l'usufrutto si estingue: 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona; 3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1014