CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 979
Durata.
In vigore dal 19 apr 1942
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-979