CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. I

Art. 979

Durata.

In vigore dal 19 apr 1942
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario. L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-979

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