CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 982
Possesso della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-982