CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 982
1077 / 3261Possesso della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-982