Art. 982 · Possesso della cosa.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 982

1077 / 3261

Possesso della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-982