CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IV

Art. 977

Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-977

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