CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 977
Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-977