CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. III

Art. 1003

Mancanza o insufficienza della garanzia.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti: gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria; il danaro è collocato a interesse; i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria; le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse. In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti. Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siamo lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1003

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