CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 996

Cose deteriorabili.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-996

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