CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 991

Alberi fruttiferi.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-991

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