CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 991
1086 / 3261Alberi fruttiferi.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-991