CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 996
1091 / 3261Cose deteriorabili.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-996