CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 998
1093 / 3261Scorte vive e morte.
In vigore dal 19 apr 1942
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-998