CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 990
1085 / 3261Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-990