Art. 990 · Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 990

1085 / 3261

Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
Storico versioni

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