CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 992
1087 / 3261Pali per vigne e per altre coltivazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-992