CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 994
1089 / 3261Perimento delle mandre o dei greggi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-994