CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 929

Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

In vigore dal 19 apr 1942
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-929

In sintesi

Se viene trovato un bene e, dopo un anno dall'ultimo giorno della sua pubblicazione, il proprietario non si presenta a reclamarlo, l'oggetto diventa di proprietà di chi lo ha trovato. Nel caso in cui le circostanze abbiano reso necessaria la vendita della cosa, al ritrovatore spetta il ricavato della vendita. In ogni circostanza, chiunque torni in possesso del bene o ne incassi il prezzo (che sia il proprietario originario o il ritrovatore) ha l'obbligo di pagare le spese sostenute.

Perché esiste questa norma

La norma definisce la sorte delle cose ritrovate e non reclamate, premiando chi le ha trovate con l'acquisto della proprietà qualora il legittimo titolare non si faccia vivo entro un certo termine.

A chi si applica

Si applica a chi trova una cosa smarrita e al proprietario originario della stessa.

Esempio pratico

Una persona trova un orologio e lo consegna per la prevista pubblicazione; trascorso un anno dall'ultimo giorno di tale pubblicazione senza che nessuno si sia presentato a richiederlo, l'orologio diventa suo. Per poterlo ritirare, il ritrovatore dovrà comunque rimborsare le spese sostenute durante la custodia.

Adempimenti e conseguenze

Chi riprende la cosa o ne riceve il prezzo (proprietario o ritrovatore) ha l'obbligo di pagare le spese occorse.

Domande frequenti

Cosa succede se il proprietario non si presenta entro un anno dalla pubblicazione?La cosa ritrovata diventa di proprietà di chi l'ha trovata, oppure a quest'ultimo spetta il prezzo ricavato se la vendita si è resa necessaria.
Cosa accade se il bene ritrovato è stato venduto prima del termine?Se le circostanze hanno richiesto la vendita del bene, il ritrovatore riceve il prezzo ricavato dalla vendita al posto dell'oggetto.
Chi deve pagare le spese sostenute per la cosa ritrovata?Sia il proprietario sia il ritrovatore sono tenuti a pagare le spese occorse al momento di riprendere la cosa o di riceverne il relativo prezzo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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