Art. 929
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-929
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Se viene trovato un bene e, dopo un anno dall'ultimo giorno della sua pubblicazione, il proprietario non si presenta a reclamarlo, l'oggetto diventa di proprietà di chi lo ha trovato. Nel caso in cui le circostanze abbiano reso necessaria la vendita della cosa, al ritrovatore spetta il ricavato della vendita. In ogni circostanza, chiunque torni in possesso del bene o ne incassi il prezzo (che sia il proprietario originario o il ritrovatore) ha l'obbligo di pagare le spese sostenute.
La norma definisce la sorte delle cose ritrovate e non reclamate, premiando chi le ha trovate con l'acquisto della proprietà qualora il legittimo titolare non si faccia vivo entro un certo termine.
Si applica a chi trova una cosa smarrita e al proprietario originario della stessa.
Una persona trova un orologio e lo consegna per la prevista pubblicazione; trascorso un anno dall'ultimo giorno di tale pubblicazione senza che nessuno si sia presentato a richiederlo, l'orologio diventa suo. Per poterlo ritirare, il ritrovatore dovrà comunque rimborsare le spese sostenute durante la custodia.
Chi riprende la cosa o ne riceve il prezzo (proprietario o ritrovatore) ha l'obbligo di pagare le spese occorse.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.