CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 934

Opere fatte sopra o sotto il suolo.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-934

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