CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 931
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
In vigore dal 19 apr 1942
Agli effetti delle disposizioni contenute negli e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-931