CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 933
Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.
In vigore dal 19 apr 1942
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-933