CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 933

Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.

In vigore dal 19 apr 1942
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali. Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-933

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