CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. I

Art. 930

Premio dovuto al ritrovatore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-930

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