Art. 927
Cose ritrovate.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-927
Cose ritrovate.
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La disposizione stabilisce cosa deve fare chiunque trovi un oggetto mobile smarrito. Se si conosce il proprietario del bene, sussiste l'obbligo di restituirglielo direttamente. Nel caso in cui il proprietario sia sconosciuto, il ritrovatore deve consegnare il bene senza ritardo al podestà del luogo in cui è avvenuto il ritrovamento. Al momento della consegna, è necessario specificare e descrivere le circostanze in cui l'oggetto è stato trovato.
La norma mira a garantire la tutela del diritto di proprietà e ad assicurare che chi smarrisce un bene mobile possa rientrarne in possesso attraverso un obbligo di restituzione o di consegna all'autorità locale.
Si applica a chiunque trovi una cosa mobile e, di conseguenza, al relativo proprietario.
Una persona trova un portafoglio su una panchina pubblica e non sa a chi appartenga. Non conoscendo l'identità del proprietario, si reca immediatamente presso l'autorità competente indicata dalla norma per consegnare il portafoglio e spiegare esattamente dove e quando lo ha rinvenuto.
Obbligo di restituire la cosa al proprietario o, se sconosciuto, di consegnarla senza ritardo al podestà del luogo indicando le circostanze del ritrovamento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.