CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III
Art. 922
Modi di acquisto.
In vigore dal 19 apr 1942
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-922