CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. I
Art. 924
Sciami di api.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-924