CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 919
Scioglimento del consorzio.
In vigore dal 19 apr 1942
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-919