CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. IX
Art. 914
Consorzi per regolare il deflusso delle acque.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-914